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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2746

Che autorizza l'iscrizione di una rendita consolidata 5 per % per L. 1,400,000 a favore della Cassa Ecclesiastica. (065U2746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-2-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 21 agosto  1862,  n.°  794,
pel passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla
Cassa Ecclesiastica; 
 
  Ritenuto che la rendita netta dei beni  dell'Amministrazione  della
Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, non  che  delle  Marche,
dell'Umbria e delle Provincie Napoletane, passati  al  Demanio  dello
Stato, ammonta alla somma di lire sei milioni seicento  cinquantanove
mila settecento ottantaquattro e centesimi ottantanove, come  risulta
dalle dichiarazioni apposte ai relativi elenchi dal  Nostro  Ministro
delle Finanze e dal Nostro Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei
Culti; 
 
  Ritenuto che in correspettivo  di  tale  passaggio  coi  precedenti
Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre, 11 dicembre 1864, e
15 giugno 1865, n.i 1903, 1958, 1993, 2068 e 2399, non sarebbe  stata
iscritta che una complessiva rendita di sole lire  cinque  milioni  e
duecento cinquanta mila; 
 
  Volendo provvedere alle istanze della Cassa  Ecclesiastica  per  un
maggiore  abbuonconto  riservando  la  determinazione   della   somma
definitiva dopo  che  la  Commissione  di  sorveglianza  della  Cassa
Ecclesiastica avra' espresso il suo  parere,  conforme  e'  stabilito
all'art. 17 del Regolamento  approvato  col  Nostro  Decreto  del  25
settembre 1862, n.° 855; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro delle Finanze e' autorizzato a fare inscrivere sul Gran
Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per %
intestata a favore della  Cassa  Ecclesiastica  dello  Stato  per  L.
1,400,000 attribuibile per le antiche Provincie  dello  Stato,  delle
Marche e dell'Umbria in L. 670,000, e per le Provincie Napoletane  in
L. 730,000 in acconto del correspettivo  dei  beni  gia'  passati  al
Demanio dello Stato.