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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2746

Che autorizza l'iscrizione di una rendita consolidata 5 per % per L. 1,400,000 a favore della Cassa Ecclesiastica. (065U2746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 21 agosto 1862, n.° 794, pel passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica;
Ritenuto che la rendita netta dei beni dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, non che delle Marche, dell'Umbria e delle Provincie Napoletane, passati al Demanio dello Stato, ammonta alla somma di lire sei milioni seicento cinquantanove mila settecento ottantaquattro e centesimi ottantanove, come risulta dalle dichiarazioni apposte ai relativi elenchi dal Nostro Ministro delle Finanze e dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Ritenuto che in correspettivo di tale passaggio coi precedenti Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre, 11 dicembre 1864, e 15 giugno 1865, n.i 1903, 1958, 1993, 2068 e 2399, non sarebbe stata iscritta che una complessiva rendita di sole lire cinque milioni e duecento cinquanta mila;
Volendo provvedere alle istanze della Cassa Ecclesiastica per un maggiore abbuonconto riservando la determinazione della somma definitiva dopo che la Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica avrà espresso il suo parere, conforme è stabilito all'art. 17 del Regolamento approvato col Nostro Decreto del 25 settembre 1862, n.° 855;
Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro delle Finanze è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per % intestata a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato per L. 1,400,000 attribuibile per le antiche Provincie dello Stato, delle Marche e dell'Umbria in L. 670,000, e per le Provincie Napoletane in L. 730,000 in acconto del correspettivo dei beni già passati al Demanio dello Stato.