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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2721

Concernente l'applicazione delle pene di cui all'art. 404 del Codice civile. (065U2721)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo
del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile e fare  tutte  le
disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione  dello
stesso Codice; 
 
  Visto l'articolo 404 del detto Codice civile, approvato col  Nostro
Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2358; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'applicazione delle pene stabilite  nell'art.  404  del  nuovo
Codice civile, il Tribunale provvedera' in Camera di Consiglio.