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REGIO DECRETO 23 dicembre 1865, n. 2696

Relativo alla durata della ferma dei Reali Carabinieri provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1845. (065U2696)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 158 e 161 della Legge sul reclutamento dell'Esercito delli 20 marzo 1854;
Visti i Regii Decreti 17 giugno 1859, 14 novembre 1860, 22 febbraio e 21 ottobre 1863, e 24 dicembre 1864 intorno alla ferma di servizio dè Carabinieri Reali provenienti dalle leve sulle classi 1838 alla 1844 inclusa;
Considerata la necessità di agevolare il reclutamento dell'Arma dei Carabinieri Reali, onde tenerla al numero stabilito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli uomini provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1845 ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, e gli individui arruolatisi, o che si arruoleranno volontariamente nell'Arma stessa per conto di tale leva, a similitudine di quelli delle classi anteriori, dalla 1838 alla 1844 inclusa, contrarranno la sola ferma di anni otto d'ordinanza, nella quale verrà computato il tempo da trascorrere come Allievi Carabinieri, decorrendo tale ferma dal giorno dell'assento al Capoluogo di Circondario per quelli di leva, e dalla data dell'incorporazione nell'Arma per i volontari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 179. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE.

A. PETITTI.