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REGIO DECRETO 17 dicembre 1865, n. 2692

Pel condono delle pene pecuniarie incorse e non pagate per contravvenzioni alle disposizioni della Legge sul bollo relative ai libri e registri di commercio. (065U2692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione di questo Nostro Decreto, per contravvenzioni alle disposizioni della Legge sul bollo 21 aprile
1862. n.° 586, relative ai libri e registri di commercio contemplati dal n.° 20 dell'art. 24 di detta Legge, sono condonate, purché entro novanta giorni ciascuna contravvenzione sia riparata mediante l'apposizione del competente bollo straordinario, o visto per bollo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1865
Reg.° 34 Atti del Governo a c. 175. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE.

QUINTINO SELLA.