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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2112

Relativo al taglio e scortecciamento delle quercie peduncolate e delle quercie liccio nei boschi cedui. (064U2112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento forestale 2 settembre 1832 vigente nelle Provincie Meridionali;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito

il parere del Consiglio forestale; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1



Nei boschi cedui la quercia pedunculata o farnia sessiliflora o rovere cervo, che li compongono e formano la specie predominante; si potranno tagliare all'età di anni dieci, e le querele liccio ai dodici.