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REGIO DECRETO 24 dicembre 1864, n. 2083

Relativo alla ferma di servizio dei Carabinieri Reali provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1844, e decorrenza della medesima. (064U2083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 158 e 161 della legge sul reclutamento dell'Esercito 20 marzo 1854;
Visti i Regii Decreti 17 giugno 1859, 14 novembre 1860, 22 febbraio e 21 ottobre 1863, intorno alla ferma di servizio dei Carabinieri Reali provenienti dalle leve sulle classi 1838 alla 1843 inclusa.
Considerata la necessità di agevolare il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri Reali, onde portarla al numero stabilito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per gli Affari della Guerra; Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1



Gli uomini provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1844 ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, e gli individui arruolatisi volontari nell'Arma stessa nel corso dell'anno ed ascritti a quella leva a similitudine di quelli delle classi anteriori dal 1838 al 1843 inclusa, contrarranno la sola ferma di anni 8 d'ordinanza, nella quale è computato il tempo a decorrere come Allievi Carabinieri.