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LEGGE 3 luglio 1864, n. 1827

Sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo. (064U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-8-1864 al: 15-12-2009
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Art. 1



È imposta a pro dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori e delle carni secondo la tariffa A annessa alla presente legge.