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REGIO DECRETO 26 giugno 1864, n. 1817

Contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n.° 1037. (064U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1870)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  22-7-1864

Art. 1



Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per acquistare stabili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello del Distretto od al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà essere riconosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo che si tratti di instituti ed opere di culto, oppure di Provincie e Comuni, di opere pie laicali od altre instituzioni qualunque.