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REGIO DECRETO 26 giugno 1864, n. 1817

Contenente disposizioni per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n.° 1037. (064U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1870)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 22-7-1864
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 5 giugno 1850, n.° 1037, non che i  RR.  Decreti  12
luglio 1850, n.° 1062, 22 giugno e 27 novembre 1862, n.i 731 e 1007; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposizione dei Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e  de'
Culti, e degli Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti  e  corpi
morali a tenore della legge 5 giugno 1850 per  acquistare  stabili  o
per  accettare  donazioni  tra  vivi  e  disposizioni   testamentarie
verranno presentate, col corredo di tutti i  documenti  relativi,  al
Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello  del  Distretto
od al Prefetto della Provincia, dove o gia' esiste  o  dovra'  essere
riconosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale,  secondo
che si tratti di instituti ed opere di culto, oppure di  Provincie  e
Comuni, di opere pie laicali od altre instituzioni qualunque.