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LEGGE 26 giugno 1864, n. 1814

Che autorizza una spesa straordinaria per armamento dell'Esercito. (064U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-7-1864 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa straordinaria di quattro milioni di lire per armamento dell'Esercito.