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LEGGE 23 dicembre 1863, n. 1591

Colla quale è approvato il Bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1864. (063U1591)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1864 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato ad esigere le entrate ordinarie e straordinarie presunte nel Bilancio attivo dello Stato per l'Esercizio 1864 giusta l'annessa tabella numero 1, non che a smaltire i generi di privativa in conformità delle leggi in vigore.