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LEGGE 22 dicembre 1863, n. 1583

Che proroga quella del 15 agosto 1863, n.° 1409, contenente disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio. (063U1583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-1-1864 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La legge del 15 agosto 1865, n.° 1409, è prorogata a tutto il mese di febbraio del 1864.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 22 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

U. Peruzzi.