stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 dicembre 1863, n. 1575

Colla quale è autorizzata una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della Guerra per trasporti e spese relative. (063U1575)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-1-1864 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di tre milioni di lire al capitolo 86 - Trasporti e spese relative - del bilancio 1862 del Ministero della Guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 8 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

A. Della Rovere.
M. Minghetti.