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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1092

Con cui si dà facoltà alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione dei conti di sorpassare su alcune irregolarità. (062U1092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-2-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Nostri Decreti in data 21 settembre e 5 ottobre p. p., coi quali vennero istituite Commissioni temporanee per la revisione dè conti relativi all'anno 1861 e precedenti, e stabilita la forma delle deliberazioni;

Sulla

proposizione del Ministro delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione dè conti è fatta facoltà di sorpassare alle mancanze di forme prescritte in modo esplicito od implicito dal regolamento approvato col Decreto Sovrano Parmense 2 ottobre 1831, n.° 225, e così alle eccedenze che si verifichino nelle spese sui relativi assegnamenti, purché sia abbastanza provato che dette spese riguardano un pubblico servizio, e non manchino le debite giustificazioni.