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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1092

Con cui si dà facoltà alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione dei conti di sorpassare su alcune irregolarità. (062U1092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-2-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri Decreti in data 21 settembre e 5 ottobre p. p.,  coi
quali vennero istituite Commissioni temporanee per la  revisione  de'
conti relativi all'anno 1861 e precedenti, e stabilita la forma delle
deliberazioni; 
 
  Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla Commissione temporanea istituita in Parma per la revisione de'
conti  e'  fatta  facolta'  di  sorpassare  alle  mancanze  di  forme
prescritte in modo esplicito od implicito dal  regolamento  approvato
col Decreto Sovrano Parmense 2 ottobre 1831, n.° 225,  e  cosi'  alle
eccedenze che si verifichino nelle spese sui  relativi  assegnamenti,
purche' sia abbastanza provato che dette spese riguardano un pubblico
servizio, e non manchino le debite giustificazioni.