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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1086

Che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento degli Agostiniani Scalzi in Messina. (062U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista

la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione di Case religiose per servizio sì militare che civile; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente il Convento degli Agostiniani Scalzi in Messina per uso civile, provvedendo a termini dell'art. 1 della legge predetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione d'opere d'arte e l'alloggiamento dei Frati ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1862

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 245. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

U. Peruzzi.