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REGIO DECRETO 20 novembre 1862, n. 1036

Sulla Contabilità del materiale della marina. (062U1036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina.

Art. 1



La contabilità del materiale tutto appartenente alla Marina dello Stato per ogni dipartimento è divisa nel modo sottoindicato:

a) Contabilità delle materie prime e lavorate, e degli oggetti lavorati che formano la provvisione dei magazzini;

b) Contabilità di tutti gli oggetti che per qualità propria o per la particolarità del servizio in cui sono impiegati non appartengono alla provvisione dei magazzini, cioè:

Materiali impiegati a bordo dei bastimenti armati, e in disponibilità e disarmati;

Galleggianti, apparati, macchine, utensili, attrezzi e strumenti pel servizio generale degli stabilimenti marittimi;

Mobilia impiegata nei palazzi, negli Uffici e negli altri Stabilimenti marittimi;

Materiali impiegati nelle fortezze e nelle batterie dipendenti dalla Marina;

Oggetti per uso delle scienze e delle arti nautiche e militari.