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REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1044

Il quale stabilisce che gli Uscieri nelle Provincie Napolitane e Siciliane possano promiscuamente esercitare le loro funzioni nelle materie civili e penali. (062U1044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 178 della legge sull'ordinamento giudiziario nelle Provincie Napolitane in data 17 febbraio 1861;
Visto l'articolo 210 della legge sull'ordinamento giudiziario in data 13 novembre 1859, pubblicata nelle Provincie Siciliane il 17 febbraio 1861;
Visto l'articolo 10 del Regio Decreto 16 febbraio 1862, n.° 469;
Viste le leggi 19 gennaio 1862, n.° 420 e 421, colle quali fu fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario nelle suddette Provincie;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli attuali Uscieri giudiziari nelle Provincie Napolitane e Siciliane eserciteranno promiscuamente presso i Giudici, o Collegi cui sono addetti, gli atti del loro ufficio nelle materie sì civili che penali, niun riguardo avuto alla precedente loro competenza ed all'Autorità giudiziaria presso la quale trovavansi prima del nuovo ordinamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 dicembre 1862

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 248. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

G. Pisanelli.