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REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1041

Per l'ammessione degli Avvocati non residenti in Lombardia ad arringare avanti le Corti ed i Tribunali ivi stabiliti. (062U1041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 14, 24 e 33 della legge 27 marzo 1862, n.° 516;
Nell'intendimento di regolare la discussione orale delle cause presso le Corti ed i Tribunali della Lombardia anche col ministero degli Avvocati non residenti nelle Provincie Lombarde, nel modo stesso con cui gli Avvocati di quest'ultime Provincie sono ammessi avanti le Corti ed i Tribunali d'altre Provincie del Regno;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli Avvocati non residenti nelle Provincie Lombarde è fatta facoltà di arringare avanti le Corti ed i Tribunali delle Provincie stesse, purché sieno ammessi al patrocinio in altra Provincia del Regno presso Tribunali corrispondenti, e sempre che la parte, per la quale abbiano ad intervenire sia debitamente rappresentata all'udienza da Avvocato munito di procura, ed ammesso all'esercizio in Lombardia a tenore delle vigenti leggi di procedura, e del capo VI del regolamento annesso al Regio Decreto 1.° giugno 1862, n.° 634.