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REGIO DECRETO 19 maggio 1862, n. 627

Col quale è regolato in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno il metodo di stazatura dei bastimenti. (062U0627)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-6-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 39 e 57 del Regolamento per la marina mercantile approvato con Regie Patenti del 13 gennaio 1827;
Visto l'articolo 21 della Legge 17 luglio 1861 sulle tasse marittime;
Ritenuta la necessità di regolare in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno il metodo di stazatura dei bastimenti;

Sulla

proposta del Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La capacità o portata dei bastimenti a vela ed a vapore, tanto nazionali che esteri, si determina in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LA LUNGHEZZA

per un bastimento ad un ponte

In linea retta radente la coperta dalla faccia interna della ruota di poppa alla faccia interna, della ruota di prora.

Per un bastimento a due ponti

Si aggiungerà alla prima lunghezza della coperta quella compresa fra le controruote di poppa e dì prora, misurata lungo la faccia laterale del paramezzale. La somma delle due lunghezze sarà divisa per metà per avere la lunghezza media.

LA LARGHEZZA

Al baglio maestro in linea retta, da una superficie all'altra dei dormienti dei bagli di coperta; o nella maggiore larghezza del bastimento, tra una superficie e l'altra del fasciamento interno.

L'ALTEZZA

Alla linea della maggiore larghezza.

Per un bastimento ad un ponte

Dal disotto del tavolato di coperta al disopra del madiere della costola maestra, dedotta una grossezza delle serrette del fondo.

Per un bastimento a due ponti

Dal disotto del tavolato di coperta al disopra di quello del secondo ponte, e dal disotto di questo al disopra del madiere della costola maestra, dedotta, come sopra, una grossezza delle serrette.

Non si comprendono nel calcolo della stazatura le tolde o i casseri, né in generale le costruzioni erette al disopra del ponte per alloggi od altri usi.