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LEGGE 22 dicembre 1861, n. 384

Che accorda al Governo la facoltà di occupare per ragioni di pubblico servizio le Case delle Corporazioni religiose. (061U0384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 29/04/2024