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LEGGE 22 dicembre 1861, n. 384

Che accorda al Governo la facoltà di occupare per ragioni di pubblico servizio le Case delle Corporazioni religiose. (061U0384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1862 al: 15-12-2009
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Art. 1



È fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale le case delle Corporazioni religiose in ciascuna Provincia del Regno, quando e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio sì militare che civile.

Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione d'oggetti d'arte ed al concentramento dei Membri delle Corporazioni medesime o in parte delle case stesse occupate, od in altre case dei rispettivi loro ordini.