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LEGGE 17 luglio 1861, n. 267

Sulle tasse marittime. (061U0267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1861
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un numero di inserzione in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno "266".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-11-1861 al: 15-12-2009
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Art. 1



I bastimenti nazionali e gli esteri equiparati ai nazionali di qualunque provenienza andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di centesimi 50 per tonnellata di capacità.

La tassa di ancoraggio sarà dovuta ogniqualvolta il bastimento approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi faccia operazioni di commercio.