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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. CCCCXXVIII (428)

Col quale il comune di Potenza, è autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. (9600428R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))