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REGIO DECRETO 13 dicembre 1896, n. CCCCXXVIII (428)

Col quale il comune di Potenza, è autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a più di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. (9600428R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1897
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-1-1897
 
  Col quale il comune di Potenza  e'  autorizzato,  a  seconda  della
deliberazione  del  7  ottobre  1895,  a  riscuotere  sull'alcool  ed
acquavite in  fusti  fino  a  59°  dell'alcoolometro  di  Gay-Lussac,
sull'alcool  ed  acquavite  in  fusti  a  piu'  di  59°   del   detto
alcoolometro, sui  liquori  in  fusti,  e  sull'alcool,  acquavite  e
liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un
dazio addizionale eccedente il  50  per  cento  del  governativo,  in
conformita' della seguente tariffa: 
 
  1. Alcool ed acquavite fino a 59° dell'alcoolometro di  Gay-Lussac,
l'ettolitro lire 8. 
 
  2.  Alcool  ed  acquavite  a  piu'  di  59°  dell'alcoolometro   di
Gay-Lussac e liquori, l'ettolitro lire 12. 
 
  3. Alcool, acquavite e liquori in bottiglie: 
 
    a) fino a un litro, caduna lire 0.15; 
 
    b) fino a mezzo litro, caduna lire 0.10. 
 
    c) fino a un quarto di litro, caduna lire 0.05. 
 
  Firmato UMBERTO - Contrassegnato Branca - Visto G. Costa. 
 
       Registrato alla Corte dei conti addi' 24 dicembre 1896. 
 
                Reg. 208. Atti del Governo a f. 109.