stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2026, n. 190

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. (26G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2026
nascondi
vigente al 24/10/2026
Testo in vigore dal:  23-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 15;
Considerata la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice penale
1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».
2. All'articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.».
3. All'articolo 420 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».
4. Dopo l'articolo 420 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se:
a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;
b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.
Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla metà.».
5. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «583-quater,» sono aggiunte le seguenti: «primo comma,».
6. Dopo l'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 635.1 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato). - Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».