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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (26G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2026
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-5-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie
1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal comma 1.