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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 2026, n. 44

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei beni, diversi dai veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro. (26G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2026
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-4-2026

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, concernente «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'articolo 5;
Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere prevedere tariffe unitarie differenziate rispetto a quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, facendo riferimento a criteri di quantificazione comunque invalsi presso i maggiori uffici giudiziari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 10 novembre 2025;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Indennità per la custodia di beni diversi
da veicoli a motore e natanti
1. L'indennità per la custodia e per la conservazione di beni, diversi da veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo, è determinata secondo le tariffe giornaliere di seguito riportate, IVA esclusa:
a) custodia in area recintata e scoperta per ogni metro cubo:
1) per i primi novanta giorni: euro 0,80;
2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,48;
3) dal centottantunesimo al trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,32;
4) per il secondo anno: euro 0,28;
5) per il terzo anno: euro 0,20;
6) per il quarto anno: euro 0,16:
7) dal quinto anno in avanti: euro 0,08;
b) custodia in area recintata e coperta per ogni metro cubo:
1) per i primi novanta giorni: euro 1;
2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,60;
3) dal centottantunesimo at trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,40;
4) per il secondo anno: euro 0,35;
5) per il terzo anno: euro 0,25;
6) per il quarto anno: euro 0,20;
7) dal quinto anno in avanti: euro 0,10;
c) per i beni custoditi in cassaforte o in luogo dotato di impianto di vigilanza a presidio, le indennità sono aumentate del 50%.
2. Per il recupero e il trasporto, ove disposti dall'autorità giudiziaria e documentati, si applicano le seguenti tariffe:
a) recupero: 0,65 euro al metro cubo;
b) trasporto:
1) sino a 5 metri cubi: euro 40;
2) tra i 5 e i 10 metri cubi: euro 60;
3) oltre i 10 metri cubi: euro 80.
3. Per la movimentazione, lo svuotamento o il riempimento di contenitori, ove disposti dall'autorità giudiziaria e documentati, si applicano i seguenti criteri, ove occorra cumulativamente:
a) da 10 euro a 20 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun lavoratore impiegato;
b) da 4 euro a 7 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun mezzo meccanico impiegato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002:
«Art. 58 (Indennità di custodia). - 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.»
«Art. 59 (Tabelle delle tariffe vigenti). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.».
- L'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265 recante: «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2006, e abrogato dal presente decreto, recava: «Determinazione dell'indennità relativa ad altre categorie di beni».