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LEGGE 24 luglio 2019, n. 73

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico. (19G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2019
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Testo in vigore dal: 3-8-2019
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine per l'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo
39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di  cui
al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  relative  all'obbligo
della patente nautica per la conduzione di unita'  aventi  motore  di
cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al  1°
gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del  decreto-legge  25  luglio
2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  settembre
2018, n. 108, e' differito al 1° gennaio 2020. 
  2.  All'articolo  9,  comma  2,  primo  e  secondo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: «2019»
e' sostituita dalla seguente: «2020». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  di  legge  modificate  o  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  39,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  recante  codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  31
          agosto 2005 e' il seguente: 
              «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
          unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
          metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione  alla
          navigazione effettivamente svolta: 
                a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
          o comunque, su moto d'acqua; 
                b) per la navigazione nelle acque interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell' unita' sia installato un motore
          avente una cilindrata superiore a 750 cc se a  carburazione
          a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi
          fuori bordo o se a iniezione diretta, o a  1.300  cc  se  a
          carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a
          ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30  kw  o  a
          40,8 cv. 
              Omissis». 
              - Il testo dell'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.
          91, convertito con modificazioni, dalla legge 21  settembre
          2018, n.  108,  recante  proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni   legislative,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 220 del 21  settembre  2018,  come  modificato
          dalla presente legge e' il seguente: 
              «3. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  39,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          relative all'obbligatorieta' della patente nautica  per  la
          conduzione di unita' aventi motore di cilindrata  superiore
          a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a  decorrere
          dal 1° gennaio 2020.». 
              - Il testo dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n, 244, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  27  febbraio  2017,  n.  19,   recante   proroga   e
          definizione  di   termini,   pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  49  del  28  febbraio
          2017, cosi' come modificato  dalla  presente  legge  e'  il
          seguente: 
              «Art.   9   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - Omissis. 
              2. L'entrata in vigore del decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al  31  ottobre   2020.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 31 ottobre 2020. 
              Omissis.».