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DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
Testo in vigore dal:  22-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Proroghe di termini in materia di infrastrutture
1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
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1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"
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2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente:
«2019».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
((
3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".
3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e le parole: "di ciascun anno" sono soppresse.
3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura. autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "entro il 15 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre di ciascun anno";
b) al comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"
))