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LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

((Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)). (17G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2024)
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Testo in vigore dal: 14-6-2024
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  ((1. La presente  legge  e'  volta  a  prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  in  tutte   le   loro
manifestazioni, in particolare con azioni di carattere  preventivo  e
con una strategia di attenzione e tutela nei  confronti  dei  minori,
sia nella posizione di vittime  sia  in  quella  di  responsabili  di
illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo  e
assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di eta',
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli
enti locali, sportive e del  Terzo  settore  che  svolgono  attivita'
educative, anche non formali, e nei riguardi dei  soggetti  esercenti
la responsabilita' genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare  i
figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso)). 
  ((1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si  intendono
l'aggressione o la  molestia  reiterate,  da  parte  di  una  singola
persona o di un gruppo di persone, in danno di  un  minore  o  di  un
gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di  timore,
di isolamento o di emarginazione,  attraverso  atti  o  comportamenti
vessatori, pressioni o violenze fisiche o  psicologiche,  istigazione
al  suicidio  o  all'autolesionismo,  minacce  o  ricatti,  furti   o
danneggiamenti, offese o derisioni)). 
  2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo. 
  3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa'  dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2.