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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 474

Circa l'istituzione dell'armadio farmaceutico nei Comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia. (099U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-1-1900
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei Comuni, o frazioni di Comuni ove manchi una farmacia, e  quando
quelle esistenti nei Comuni limitrofi, o nel capoluogo,  siano  molto
distanti e di difficile accesso, il Prefetto,  sentito  il  Consiglio
Provinciale di Sanita', potra' rendere obbligatorio l'impianto di  un
«armadio  farmaceutico»  da  custodirsi  ed  esercitarsi  dal  medico
condotto.