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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione
della  direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere,
in  tutto  o  in  parte,  l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili  di  utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di
realizzare    l'accumulazione   o   il   trasferimento   di   ingenti
disponibilita'  economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
ad   infiltrazioni   della  criminalita'  organizzata  e  prevede  la
formazione  o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare
con  uno  o  piu'  decreti  legislativi  da  emanare, su proposta del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e giustizia, dell'interno e
delle  finanze,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della delega;
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
che  stabilisce  che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo
15,  comma  1,  lettera  c),  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52, le
attivita'  individuate  nei  decreti  di  cui al medesimo articolo e'
estesa  l'applicazione  delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
  Vista  la  direttiva  91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita' illecite;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n. 319, recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;
  Considerata  la  necessita'  di  estendere l'ambito di applicazione
delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non
disciplinati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia, dell'interno e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 ))