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REGIO DECRETO 14 settembre 1898, n. 432

Col quale si stabiliscono disposizioni sulla dispensa dagli esami di promozione e licenza gli alunni dei Ginnasi, Licei, Scuole tecniche ed Istituti tecnici e nautici Regi e pareggiati. (098U0432)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-11-1898
al: 17-9-1900
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli alunni dei Ginnasi e Licei Regi e pareggiati saranno dispensati
dagli esami di promozione e di licenza, in quelle materie nelle quali
avranno ottenuta, nello  scrutinio  finale,  una  classificazione  di
profitto non inferiore a otto decimi per l'italiano e per il latino e
a  sette  decimi  per  ciascuna   delle   altre   materie,   ed   una
classificazione di otto decimi nella condotta.