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LEGGE 14 luglio 1898, n. 317

Sugli stipendi dei medici condotti. (098U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-8-1898
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli stipendi dei medici, che i Comuni hanno obbligo di mantenere in
forza  degli  articoli  145,  comma  5°,  della  legge   comunale   e
provinciale,  e  14  della  legge  22  dicembro  1888  sulla   tutela
dell'igiene e della sanita' pubblica, saranno pagati a rate  mensili,
ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.