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REGIO DECRETO 29 maggio 1898, n. 206

Che autorizza a trarre anche mandati di anticipazione a favore degli economi-cassieri dei Ministeri sui capitoli di spesa destinati esclusivamente ai sussidi. (098U0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-6-1898
al: 3-1-1911
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di legge per l'Amministrazione del  patrimonio
e la Contabilita' generale dello Stato, approvato col Nostro  decreto
17 febbraio 1884, n. 2016, e il relativo  Regolamento  approvato  con
l'altro Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074; 
 
  Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896, n. 513, col quale vennero
limitati i fondi che possono essere custoditi dagli  economi-cassieri
dei Ministeri,  e  furono  dettate  le  norme  per  l'evidenza  e  il
riscontro delle operazioni compiutesi coi fondi medesimi; 
 
  Ritenuto che le esigenze del servizio  consigliano  di  mettere  in
grado gli  economi-cassieri  dei  Ministeri  di  corrispondere  senza
ritardo i sussidi accordati con carattere d'urgenza dai Ministri  sui
fondi del bilancio rispettivo; 
 
  Ritenuto che a raggiungere tale intento occorre  annoverare  fra  i
capitoli di bilancio sui quali e' ammessa la  spedizione  di  mandati
d'anticipazione a favore degli economi-cassieri dei  Ministeri  anche
quelli tassativamente destinati alla corresponsione di sussidi; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oltreche' per le spese di cui all'alinea dell'articolo 1° del Reale
decreto 26 novembre 1896, n. 513, potranno essere tratti  mandati  di
anticipazione a  favore  degli  economi-cassieri  dei  Ministeri  sui
capitoli di spesa destinati esclusivamente ai sussidi,  e  cio'  allo
scopo di mettere in grado gli stessi economi di corrispondere,  senza
indugio, i sussidi aventi carattere di urgenza, accordati dai singoli
Ministri.