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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n. 409 (in G.U. 28/11/1998, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1998)
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Testo in vigore dal: 30-9-1998
al: 28-11-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
regolare la materia del lavoro straordinario di cui  all'articolo  5-
bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,  convertito  dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Disposizioni in materia di lavoro straordinario 
 
  1. L'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923,  n.  692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge
30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento
delle  48  ore  settimanali,   attraverso   prestazioni   di   lavoro
straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore  dall'inizio
di tali prestazioni, la Direzione provinciale del  lavoro  -  Settore
ispezione del lavoro competente per territorio. 
  2. Il ricorso al lavoro straordinario  deve  essere  contenuto.  In
assenza di disciplina collettiva applicabile, il  ricorso  al  lavoro
straordinario  e'  ammesso  soltanto  previo  accordo  tra  datore  e
prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e
a 80 ore trimestrali. 
  3. Il ricorso al lavoro straordinario  e'  inoltre  ammesso,  salvo
diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 
  a)  casi   di   eccezionali   esigenze   tecnicoproduttive   e   di
impossibilita' di  fronteggiarle  attraverso  l'assunzione  di  altri
lavoratori; 
  b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro  a
orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione; 
  c) per eventi particolari,  come  mostre,  fiere  e  manifestazioni
collegate   all'attivita'   produttiva,   nonche'   allestimento   di
prototipi,   modelli   o   simili,   predisposto   per   le   stesse,
preventivamente  comunicati   agli   uffici   competenti   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  sostituito
dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e,
in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda. 
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applica la sanzione amministrativa  da  L.  50.000  a  L.
150.000 per ogni singolo lavoratore adibito  a  lavoro  straordinario
oltre i limiti temporali e  al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalla
presente legge.". 
  2.  Le  somme  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15  marzo  1923,  n.  692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.