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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1998, n. 335

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1998, n. 409 (in G.U. 28/11/1998, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1998)
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Testo in vigore dal: 29-11-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
regolare la materia del lavoro straordinario di cui  all'articolo  5-
bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,  convertito  dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
           Disposizioni in materia di lavoro straordinario 
 
  1.  ((In  via  transitoria,  in  attesa  della   nuova   disciplina
dell'orario di lavoro,)) L'articolo 5-bis del regio  decretolegge  15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile  1925,  n.  473,
introdotto dalla  legge  30  ottobre  1955,  n.  1079,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento
delle  ((45))  ore  settimanali,  attraverso  prestazioni  di  lavoro
straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore  dall'inizio
di tali prestazioni, la Direzione provinciale del  lavoro  -  Settore
ispezione  del  lavoro  competente  per  territorio  ((,  che  vigila
sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo)). 
  ((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere  contenuto.  In
assenza di disciplina ad  opera  di  contratti  collettivi  nazionali
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative,  il  ricorso  al  lavoro  straordinario  e'  ammesso
soltanto previo accordo tra datore e  prestatore  di  lavoro  per  un
periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80  ore  trimestrali.  La
contrattazione  integrativa  si  esercita   nell'ambito   dei   tetti
stabiliti dai contratti nazionali.)) 
  3. Il ricorso al lavoro straordinario  e'  inoltre  ammesso,  salvo
diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 
  a)  casi   di   eccezionali   esigenze   tecnicoproduttive   e   di
impossibilita' di  fronteggiarle  attraverso  l'assunzione  di  altri
lavoratori; 
  b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro  a
orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione; 
  ((c)  mostre,  fiere  e  manifestazioni   collegate   all'attivita'
produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili,  predisposto
per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici  competenti  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in  azienda,
nonche' altri eventi particolari individuati da contratti  collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative.)) 
  ((3-bis. Nei casi in cui si  ricorra  al  lavoro  straordinario  ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro  ne  da'
comunicazione, entro 24 ore dall'inizio  di  tali  prestazioni,  alle
rappresentanze  sindacali  unitarie,   ovvero   alle   rappresentanze
sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria    aderenti    alle    confederazioni    dei     lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.)) 
  4. In caso di violazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applica la sanzione amministrativa ((da  lire  100.000  a
lire  300.000))  per  ogni  singolo  lavoratore  adibito   a   lavoro
straordinario oltre i  limiti  temporali  e  al  di  fuori  dei  casi
previsti dalla presente legge.". 
  2.  Le  somme  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15  marzo  1923,  n.  692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ((e
finalizzate al finanziamento di misure di riduzione  o  rimodulazione
delle  aliquote  contributive  allo  scopo  di   favorire   riduzioni
dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo  parziale,  come
previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196)). 
  ((2-bis. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  da  emanare  entro  il  28  febbraio   1999,   sentite   le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalita'
di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis  del
citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito  dalla  citata
legge n. 473 del 1925, come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  nei  casi  in  cui  i  contratti  collettivi   di   lavoro
riferiscono l'orario normale  alla  durata  media  delle  prestazioni
lavorative in un periodo plurisettimanale)).