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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 276 (in G.U. 12/08/1998, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 17-6-1998
al: 12-8-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  il  decreto-legge  1  dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare la
normativa  concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al
fine  di  consentire  il  regolare  e  tempestivo completamento degli
stessi,  nonche'  di  emanare  disposizioni in materia di adeguamento
delle imprese alimentari alle prescrizioni igienicosanitarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della
sanita',  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n.
411,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5,  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Qualora il numero
dei  ricorsi  presentati  sia  pari o superiore al 20 per cento delle
comunicazioni   individuali  effettuate  nella  regione  o  provincia
autonoma,  al  suddetto  termine  perentorio  si aggiungono ulteriori
venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei
successivi  cinque  giorni.  Le  decisioni  adottate nel rispetto del
suddetto termine sono immediatamente esecutive.".
  2.  Nell'articolo  4  del  decreto-legge  1  dicembre 1997, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e'
soppresso  il  quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
  " 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo
3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CEE)  n. 536/1993, si applicano
esclusivamente  le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98
della Commissione del 13 maggio 1998.".
  3.  All'articolo  5  del  decreto-legge  1  dicembre  1997, n. 411,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 1998, n. 5,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.   In   attesa   di  tale  aggiornamento,  le  regioni  sono
autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti
di  azienda  con  quota  o  di  sola quota con effetto per il periodo
1998-1999.".
  4.  Fatte  salve  tutte le altre disposizioni vigenti in materia di
tutela   igienico  sanitaria  degli  alimenti,  l'applicazione  delle
sanzioni  amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  26  maggio 1997, n. 155, e' differita al 30 giugno 1999.
L'autorita'   incaricata   del  controllo,  qualora,  entro  la  data
suddetta,  accerti  la  mancata  o  la  non corretta applicazione del
sistema   di   autocontrollo   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  26  maggio  1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle
carenze  riscontrate,  entro  un  congruo  termine  prefissato, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto
decreto legislativo.
  5.  Al  comma  2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  le  parole:  "all'articolo  3,  commi  2  e 3", sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,".