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LEGGE 8 aprile 1998, n. 89

Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri.

note: Entrata in vigore della legge: 11-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2000)
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Testo in vigore dal:  11-4-1998 al: 9-6-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Commissione per il contenzioso
della cooperazione allo sviluppo
1. La durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
Avvertenza:
Il testo elle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle guali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1993 è il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo, svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività".