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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. 78

Interventi urgenti in materia occupazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. 06/06/1998, n.130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  9-4-1998 al: 6-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato, emergenze occupazionali in vista di una piena operatività delle iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e ciò con particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al fine di assicurare interventi più funzionali alla collocazione dei lavori utilizzati nei predetti lavori;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Interventi urgenti in materia occupazionale
1. Sono prorogati:
a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;
b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: "requisiti" è sostituita dalla seguente: "trattamenti";
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".
3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.
4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.