stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1997, n. 488

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1998
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 4-2-1998
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
   Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 agosto 1997;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 7851-32/5-1 del 23 ottobre 1997;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Le tabelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20
novembre  1995,  n.  540,  sono  sostituite dalle tabelle allegate al
presente regolamento.
          Avvertenza:
                   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato
          redatto  ai  sensi  dell'art.  10, comma 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
                   -  Per  quanto  concerne la legge n. 241/1990 e il
          D.M. n.  540/1995 v. nella nota alle premesse.
                   Note alle premesse:
                   - Il testo degli articoli 2 e  4  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), e' il seguente:
                   "Art.   2.  -  1.  Ove  il  procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
                   2.  Le  pubbliche  amministrazioni determinano per
          ciascun tipo  di  procedimento,  in  quanto  non  sia  gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o  per  regolamento, il
          termine entro cui esso  deve  concludersi.    Tale  termine
          decorre  dall'inizio  di  ufficio  del  procedimento  o dal
          ricevimento  della  domanda  se  il  procedimento   e'   ad
          iniziativa di parte.
                   3.   Qualora   le  pubbliche  amministrazioni  non
          provvedano ai sensi del comma 2, il termine  e'  di  trenta
          giorni.
                   4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2
          sono  rese  pubbliche  secondo  quanto previsto dai singoli
          ordinamenti".
                   "Art.  4.  -  l.  Ove  non  sia  gia' direttamente
          stabilito  per  legge  o  per  regolamento,  le   pubbliche
          amministrazioni  sono tenute a determinare per ciascun tipo
          di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro   competenza
          l'unita'  organizzativa responsabile della istruttoria e di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale.
                   2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma 1
          sono rese pubbliche secondo  quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
                   - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
                   "3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione".
                   -  Il  testo  dell'art.  11  del  D.M. n. 540/1995
          (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti  di
          competenza  degli  organi  dell'Amministrazione di grazia e
          giustizia), e' il seguente:
                   "Art.  11  (Integrazioni   e   modificazioni   del
          presente  regolamento). - 1. I termini e i responsabili dei
          procedimenti  amministrativi  individuati   successivamente
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
                   2. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore
          del  presente  regolamento e successivamente ogni tre anni,
          l'Amministrazione di grazia e giustizia verifica  lo  stato
          di  attuazione  dello  stesso apportandovi nelle prescritte
          forme, le modificazioni ritenute necessarie".
                   Nota all'art. 1:
                   - Il testo del  comma  2  dell'art.  1  del  sopra
          citato D.M. n.  540/1995 e' il seguente:
                   "2.      I      procedimenti     di     competenza
          dell'Amministrazione   di   grazia   e   giustizia   devono
          concludersi  con  un  provvedimento  espresso  nel  termine
          stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle  allegate,
          che costituiscono parte integrante del presente regolamento
          e  che  contengono,  altresi',  l'indicazione dell'organo o
          dell'ufficio competente. In caso di mancata inclusione  del
          procedimento   nelle   tabelle   allegate,   lo  stesso  si
          concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa
          o  regolamentare  o,  in  mancanza,  nel  termine di trenta
          giorni di cui all'art. 2 della legge  7  agosto,  1990,  n.
          241".