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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1997, n. 488

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1998
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Testo in vigore dal:  4-2-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 7851-32/5-1 del 23 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Le tabelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1995, n. 540, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la legge n. 241/1990 e il D.M. n. 540/1995 v. nella nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - l. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 11 del D.M. n. 540/1995 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia), è il seguente:
"Art. 11 (Integrazioni e modificazioni del presente regolamento). - 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione di grazia e giustizia verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del sopra citato D.M. n. 540/1995 è il seguente:
"2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione di grazia e giustizia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto, 1990, n. 241".