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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1997, n. 324

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1997, n. 403 (in G.U. 26/11/1997, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  26-9-1997 al: 26-11-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di
autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare la
disciplina successiva al prossimo termine di scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal citato articolo 29, con particolare riferimento alla necessità di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente, nonché di estendere gli effetti di riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento atmosferico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Incentivi per la rottamazione
1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2,3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilionecinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di L. 4.000.000 e di L. 2.000.000.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.