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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 263

Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/8/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2008)
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Testo in vigore dal: 9-8-1997
al: 25-9-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
  Vista  la  direttiva  93/53/CEE,  del Consiglio del 24 giugno 1993,
recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  dicembre 1992, n. 508, recante
attuazione  della direttiva 90/667/CEE, del Consiglio del 27 novembre
1990,   che   stabilisce   norme  sanitarie  per  l'eliminazione,  la
trasformazione  e  l'immissione  sul  mercato  dei rifiuti di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  555,  recante  il  regolamento  per  l'attuazione della direttiva
91/67/CEE, del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce norme di
polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
  1.  Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le
malattie  dei  pesci  di  cui  all'allegato  A,  elenchi  I e II, del
regolamento  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma  1 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come   modificato dall'art. 74 del D.Lgs.  3 febbraio 1993,
          n. 29, prevede    che  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione  del    Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di    Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alle  Comunita' europee -
          legge comunitaria 1994.
             L'art. 4 cosi' recita:
            "Art.  4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in via
          regolamentare).   - 1.   Il  Governo  e'    autorizzato  ad
          attuare  in  via   regolamentare, a norma degli articoli 3,
          comma 1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
          le  direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          citata legge n. 86 del 1989".
            -  L'allegato  C  annesso  alla   predetta legge contiene
          l'elenco  delle  direttive     da  attuare      in      via
          regolamentare,   tra   cui la  direttiva 93/53/CEE, recante
          misure comunitarie minime di  lotta contro talune  malattie
          dei pesci.
            -  La   direttiva 93/53/CEE  e' pubblicata  in GUCE n.  L
          175  del 19 luglio 1993.
            -   Il D.Lgs.   14 dicembre    1992,    n.  508,    reca:
          "Attuazione    della direttiva  90/667/CEE   del  Consiglio
          del  27   novembre  1990  che stabilisce le norme sanitarie
          per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione    sul
          mercato    di   rifiuti     di   origine   animale   e   la
          protezione  dagli  agenti  patogeni   degli alimenti    per
          animali    di origine  animale o  a  base  di pesce  e  che
          modifica la  direttiva 90/425/CEE".
            - La  direttiva 90/667/CEE e'  pubblicata in GUCE   n.  L
          363  del 27 dicembre 1990.
            -  La   direttiva 90/425/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          224  del 18 agosto 1990.
            - Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca il  regolamento
          di polizia veterinaria.
            -  Il    D.P.R.  30  dicembre  1992,   n. 555, approva il
          regolamento per l'attuazione  della   direttiva   91/67/CEE
          che  stabilisce  norme  di polizia sanitaria per i prodotti
          di acquacoltura.
            -   La direttiva  91/67/CEE e'  pubblicata in  GUCE n.  L
          46  del 19 febbraio 1991.
          Note all'art. 1:
            - Per il D.P.R. 30 dicembre  1992, n. 555, ved. note alle
          premesse.  L'allegato A), elenchi I e II, cosi' recita:
                                                          "Allegato A
    ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI
=====================================================================
            1                        |        2
_____________________________________|_______________________________
         Malattie                    |    Specie sensibili
_____________________________________|_______________________________
                                     |
ELENCO I                             |
                                     |
Pesci                                |
                                     |
IHN                                  |
(Necrosi ematopoietica infettiva)    | Salmo  gairdneri
                                     | Oncorhynchus  nerka
                                     | Oncorhynchus  tschawytscha
                                     | Oncorhynchus rhodurus
                                     | Salmo Salar
_____________________________________|_______________________________
                                     |
ELENCO II                            |
                                     |
Pesci                                |
                                     |
SHV                                  |
(Setticemia emorragica virale)       | Salmo  gairdneri
                                     | Salmo  trutta
                                     | Salmo  salar
                                     | Thymallus  thymallus
                                     | Coregonus sp.
                                     | Esox lucius (alevin)
                                     |
Molluschi                            |
                                     |
Bonomia ostreae                      | Ostrea edulis
Marteilia  sp.                       | Ostrea edulis
                                     |
Haplosporidium  sp.                  | Ostrea edulis
                                     |
Perkinsus sp.                        | Ruditapes decussatus".