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REGIO DECRETO 26 novembre 1896, n. 513

Relativo al pagamento delle spese d'Ufficio dei Ministeri. (096U0513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1896
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i risultati della verifica eseguita, presso alcuni Ministeri,
dalla Commissione instituita con decreto del Ministro del Tesoro  del
30 maggio  1896,  che  dimostrano  la  opportunita'  di  disciplinare
uniformemente la gestione degli Economi-Cassieri,  senza  pregiudizio
di tutte quelle altre disposizioni che potessero  occorrere  dopo  la
verifica da farsi negli altri Ministeri; 
 
  Visti gli articoli  64  e  65  del  testo  Unico  della  legge  per
l'Amministrazione del Patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016; 
 
  Visti gli articoli 27, 126, 189, 190, 192, 207, 212, 223, 226,  318
e 674 del Regolamento approvato con Regio decreto 4  maggio  1885  n.
3074, per la esecuzione della detta legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il pagamento delle spese d'ufficio dei Ministeri, delle  spese  per
la manutenzione, di locali o per simiglianti scopi, deve  aver  luogo
con  mandati  diretti  intestati  ai   creditori,   esigibili   sulla
Tesoreria. 
 
  Tuttavia  agli  Economi-Cassieri  dei  Ministeri   potranno   farsi
anticipazioni unicamente per provvedere alle minute spese  d'ufficio.
Potranno del pari farsi anticipazioni sul fondo Casuali,  nel  limite
strettamente necessario alle straordinarie occorrenze  per  le  quali
sta indispensabile il pagamento immediato, e sugli altri capitoli per
provvedere a spese, che a' sensi dell'articolo 126 del Regolamento di
contabilita' generale, secondo  speciali  regolamenti  approvati  con
decreti Reali, debbono farsi a economia.