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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 settembre 1996, n. 605

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 9 giugno 1983 concernente norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-12-1996
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-12-1996

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, recante norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 7 e 22;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Vista la richiesta dell'impresa Nestlè italiana S.p.a., tendente a rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione di prodotti alimentari;
Considerato che non esistono motivi di ordine igienico-sanitario che ostino all'accoglimento di tale richiesta;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 13 settembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, è abrogato.
2. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 è sostituito dal seguente:
"Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima del 2% riferito a sostanza secca del plasma".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 339

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:
"Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".
- Il testo dell'art. 22 della legge sopracitata è il seguente:
"Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità: è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: "Non è consentita la congelazione del plasma e del plasma concentrato".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: "Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima dell'1% di impasto".