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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
Testo in vigore dal: 25-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
425;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, ed in
particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
  Ritenuta  la necessita' di emanare un regolamento che disciplini la
materia   oggetto   della   direttiva  del  Ministro  della  pubblica
istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  rimettere  ad un successivo, distinto
regolamento,  la  disciplina  della  materia di cui all'art. 13 della
citata direttiva;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 1996;
  Sulla   proposta   del   Ministro   della   pubblica  istruzione  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                                EMANA
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                         Finalita' generali

  1.  Le  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito
della  propria  autonomia, (( anche mediante accordi di rete ai sensi
dell'articolo  7  del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999,  n.  275,  ))  definiscono, promuovono e valutano, in relazione
all'eta'  e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e
integrative  dell'iter  formativo  degli  studenti,  la  creazione di
occasioni  e  spazi  di  incontro  da riservare loro, le modalita' di
apertura  della  scuola in relazione alle domande di tipo educativo e
culturale  provenienti  dal  territorio, in coerenza con le finalita'
formative istituzionali.
  1-bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche
sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con
altre  istituzioni  e  agenzie  del  territorio,  sono  proprie della
scuola;  in  particolare  sono da considerare attivita' scolastiche a
tutti  gli  effetti,  ivi  compresi  quelli  dell'ordinaria copertura
assicurativa  INAIL  per  conto  dello  Stato  e quelli connessi alla
tutela  del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita'
extra  curriculari  culturali,  di  sport  per  tutti,  agonistiche e
preagonistiche  e  comunque,  tutte  le  attivita'  svolte in base al
presente regolamento.
  2.  Le  iniziative  complementari  che tengono conto delle concrete
esigenze   rappresentate   dagli   studenti   e  dalle  famiglie,  si
inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle  relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
  3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani
occasioni   extracurricolari   per  la  crescita  umana  e  civile  e
opportunita'  per  un  proficuo  utilizzo  del  tempo  libero  e sono
attivate  tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e
dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul
territorio,  della  concreta  capacita'  organizzativa espressa dalle
associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle
associazioni dei genitori.
  4.  A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base
della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre
l'orario  curricolare,  per  l'approfondimento  di argomenti anche di
attualita' che rivestono particolare interesse.
  5.  E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici
e  direttivi  per  individuare,  di tempo in tempo e sulla base delle
esperienze  maturate,  le  specifiche  finalita'  e  tipologie  delle
iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.