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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 marzo 1996, n. 327

Regolamento concernente l'istituzione del Servizio di controllo interno presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-7-1996
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-7-1996

IL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri, effettuata in data 21 marzo 1996 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, con il compito di verificare nel Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione dei programmi e dei progetti in relazione agli obiettivi prefissati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, così recita: "Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".